Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Cause di esclusione

Cause di esclusione
QUESITO del 28/03/2006

Per la partecipazione alle gare di appalto, le imprese partecipanti dichiarano l'inesistenza delle situazioni di cui all'art.2, comma 1 del DPR 412/2000 sostitutivo dell'art.75 del DPR 554/1999. Deve essere esclusa l'impresa che presenta le seguenti annotazioni ? 1) nel Certificato dei Carichi Pendenti ai sensi dell'art.60, comma 1 del CCP dal Registro delle notizie di Reato risulta un Procedimento (ambito Giudice Unico)relativo al DPR 203/1998 art.24, comma 1 2)Nel Certificato del Casellario Giudiziale, sono presenti 2 annotazioni con decreto esecutivo del G.I.P per reati sugli imballaggi dei rifiuti sanzionati con ammenda. La S.A. deve verificare se le ammende sono state pagate ?

Cause di esclusione
QUESITO del 04/05/2007

A seguito di gara d’appalto per la realizzazione di lavori indetta mediante procedura aperta, è stato aggiudicato in modo definitivo l’appalto ad Impresa concorrente con determinazione tecnica, precisando ai sensi dell’art. 11 c. 8 del D. Lgs. 163/2006 e smi l’acquisizione di efficacia del provvedimento dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati a corredo dell’offerta. Relativamente a tale verifica, è pervenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate un carico pendente a carico dell’Impresa aggiudicataria indicante testualmente : Emiss. 0702, Unico Soc. Cap/mod 770, anno 2002, importo € 209.262,98 Preso atto di quanto sopra, si chiede se il funzionario incaricato debba procedere in automatico all’esclusione della ditta escutendo la fideiussione e provvisoria e alla denuncia all’Autorità dei LL.PP., oppure è tenuto a chiedere chiarimenti in merito coinvolgendo l’impresa nel procedimento? Nel qual caso fosse prodotta documentazione giustificativa, al funzionario incaricato competerebbe l’esame e la valutazione degli elementi in materia di evasione fiscale pur non essendo qualificato, oppure sarebbe legittimato ad avvalersi del servizio di supporto al Rup mediante parere legale o solo mediante l’ausilio del supporto del servizio di revisori dei Conti interno alla Stazione Appaltante? In caso contrario essendo caso pendente il Rup sarebbe legittimato ad escludere la ditta per omessa segnalazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06? Si chiede inoltre se in riferimento all’ art. 11 c. 8 del D.Lgs 163/2006 e smi, sia possibile chiedere in contemporanea alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, anche i documenti necessari alla stipula del contratto quali garanzia definitiva, polizza assicurativa RCT, Piano operativo della sicurezza, senza incorrere in possibili richieste di risarcimento danno da parte dell’Impresa, qualora a seguito di accertamento dei requisiti si emergessero cause di esclusione

COMUNE DI BDG AREA LAVORI PUBBLICI Una società in nome collettivo, nell’istanza di partecipazione ad una procedura aperta, dichiarava ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presenza di n 2 soci nonché la mancanza, nei loro confronti, delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), del D.Lgs. n° 163/06. Risultata tale ditta provvisoriamente aggiudicataria, si è proceduto d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni contenute nell'istanza, acquisendo la relativa documentazione presso le Amministrazioni competenti. Dal certificato della Camera di Commercio, reperito successivamente, risulta anche la presenza di un terzo socio (tra i titolari di cariche o qualifiche). Dal suddetto certificato risulta peraltro che lo statuto societario prevede la gestione, l’amministrazione e la rappresentanza della società in capo solamente ai due Soci dichiarati agli atti di gara. Considerato che il disciplinare di gara disponeva quanto segue: 1. di indicare i “Titolari, soci , direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari”, 2. “Qualora le verifiche amministrative non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 48 della stessa legge” si chiede come procedere nel caso in esame.

L’art. 38, c.1,lett. E) del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti i soggetti che “hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio”. Il c. 2 dispone che il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione “in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione”. Le chiedo: - le cause di esclusione sono solamente quelle elencate dall’art. 38, c.1 (come sembrerebbe dalla lettera della norma) e quindi come tali solo quelle vanno dichiarate ? In questo caso, che valenza avrebbe il riferimento del c. 2 alle condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione? - qualora l’aggiudicatario provvisorio non dichiari un reato o un evento non contemplato dall’art. 38, c.1 e lo stesso venisse scoperto in sede di verifica delle autodichiarazioni, il concorrente va escluso e si deve procedere alla comunicazione all’Autorità per falsa dichiarazione, alla luce di quanto indicato nella Determinazione 1/2005, oppure, proprio per quanto scritto al primo punto, la non dichiarazione di fatti o reati non elencati all’art. 38 non determina alcuna violazione? - la gravità dell’infrazione di cui alla lett. e) del c. 1 dell’art. 38 va valutata discrezionalmente in base agli elementi indicati nella Determinazione 13/2003 o si deve dedurre anche dalla norma penale (es. l’art. 590 del C.P. indica al c. 3 che “Se i fatti …omiss…, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 480.000 a1.200.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire 1.200.000 a 2.400.000.”) e quindi la gravità può essere evidenziata dalla pena risultante dalla condanna indicata nel Casellario.

In seguito a verifiche avviate d’ufficio per accertare la veridicità di quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria provvisoria di appalto di lavori, è risultata avere “carichi pendenti definitivamente accertati: residuo ruolo da modello unico anno 2001 in € 1.630,64 in corso di rateizzazione…. – ruolo da modello 770 anno 2004 in € 23.165,99 – ruolo da modello unico anno 2004 in € 429.023,01”. Abbiamo contestato alla ditta le ultime due pendenze fiscali e ci ha risposto che: - per la pendenza di € 23.165,99 ha presentato istanza di rateazione all’agente della riscossione che “sicuramente accoglierà la suddetta istanza”; - per la pendenza di € 429.023,01 ha presentato ricorso, poi rigettato, e che “ha intenzione di proporre appello avverso la sentenza di rigetto” entro i termini; l’accertamento della violazione fiscale non è quindi definitivo. Abbiamo risposto citando il parere dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 23/2009 e abbiamo chiesto alla ditta di provare la sussistenza delle condizioni ivi previste mediante idonea documentazione. Non ci è pervenuta alcuna documentazione; la ditta chiarisce che della prima pendenza fiscale contestata ne è venuta a conoscenza solo dopo aver presentato l’offerta e che comunque la cartella di pagamento è stata notificata in modo irregolare. Perciò la pendenza non può dirsi definitiva . Scrive ancora di aver richiesto all’agente della riscossione copia della cartella di pagamento e della relativa relata di notifica, ed infine di aver ricevuto dal predetto agente solo copia parziale dei documenti, che non ha mai esibito. Ci sembra che la ditta stia tergiversando. Anche perché ha dichiarato di aver chiesto la rateazione del primo addebito contestato e di voler al tempo stesso presentare ricorso. Ma la richiesta di rateazione non comporta l’implicita accettazione del contenuto della cartella di pagamento e non preclude l’impugnazione della cartella?

Tassatività - Cause di esclusione
QUESITO del 26/10/2011

Una ditta partecipante a gara d’appalto ha presentato la lista delle lavorazioni e forniture sottoscrivendola solamente nell’ultimo foglio contenente il ribasso percentuale offerto rispetto alla base d’asta e il prezzo complessivo offerto. Nella lettera di invito con procedura negoziata era stato precisato che la compilazione della lista delle lavorazioni e forniture doveva avvenire in conformità a quanto disposto dall’art. 119 commi 1 2 e 3 del D.P.R. n. 207/10. Il comma 3 del predetto articolo recita: “Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.” Si chiede, alla luce delle modifiche apportate al codice dei contratti con il D.L. n. 70/2011 ove all’art. 46 “Documenti e informazioni complementari – tassatività delle cause di esclusione” il comma 1-bis dice: “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irrregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ……”, se l’offerta in questione sia da escludere.

Si premette quanto segue: Questa Amministrazione Comunale ha recentemente espletato una procedura aperta di gara prevedendo nel disciplinare che il plico generale d’invio e le buste contenute all’interno, la busta “A” documentazione e la busta “B” offerta, dovevano pervenire, pena esclusione, debitamente sigillate con nastro adesivo; Visto che sono prevenuti n. 8 plichi che non erano sigillati con nastro adesivo, ma sigillati con ceralacca , con il sigillo impresso nella ceralacca e recante ai margini firme e timbri che, ne assicuravano in ogni caso l’integrità e la garanzia dell’ autenticità della chiusura originaria dei plichi e delle buste contenti la documentazione e l’offerta; Dato che alcune ditte hanno eccepito l’ammissione alla gara delle n. 8 ditte che non hanno presentato i plichi e le buste ivi contenute secondo la clausola del disciplinare di gara; Considerato che, anche in presenza della predetta clausola di esclusione, ritenuta dalla Commissione di Gara particolarmente vessatoria e connessa a una pura formalità, ha provveduto ad ammettere le n. 8 ditte, stendendo le seguenti motivazioni: • Si ammette in quanto: la sigillatura del plico e delle buste con la ceralacca e recante ai margini firme e timbri a norma di legge, ha in ogni caso garantito, nella sostanza, la segretezza dell’offerta, contenuta in apposita busta anch’essa opportunamente sigillata con la ceralacca, assicurando inoltre l’ammissione dei plichi e delle buste sia per osservare il principio della massima concorrenzialità e sia al fine di consentire la massima partecipazione, come detta la giurisprudenza amministrativa prevalente; Tutto ciò premesso e considerato si chiede: La Commissione di Gara ha proceduto in modo corretto nell’ammettere le n. 8 ditte.=

Cause di esclusione
QUESITO del 26/02/2013

l' AVCP ai sensi dell'art.64 comma 4 del codice ha approvato la determinazione n.4/2012 in cui ha disposto in pratica che gli adempimenti doverosi previsti nel codice e indicati espressamente a causa di esclusione nel bando danno luogo ad esclusione del concorrente in sede di gara. Si ricorda che qualora l'amministrazione si discosti da quanto detto dall'AVCp deve motivare l'atto. Dall'altra parte invece la giurisprudenza ( ormai comincia ad essere prevalente - si veda da ultimo snetenza TAR LAZIO Sez. II sent. n.16 del 03.01.2013) afferma che costituisce causa di esclusione quando ciò è prevista espressamnte come sanzione nel codice. A questo punto i nostri bandi sono a continuo rischio di impugnazione. Come ci dobbiamo comportare? ( se dovessimo motivare tutti i punti con il quale ci discostiamo dalla determinazione AVCP la determina a contrarre diventa un compendio giuridico)

Cause di esclusione
QUESITO del 18/09/2013

Il comma 3 dell’articolo 38 del DLgs 163/2006 prevede, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, l’applicazione dell’articolo 43 del DPR 445/2000 (accertamenti d’ufficio); i commi 4 e 5 di tale articolo, che qui si intendono riportati, prevedono l’acquisizione dei dati senza oneri per l’Amministrazione procedente. Esaminato il “documento di verifica di autocertificazione” che si acquisisce gratuitamente dal portale verifichepa.infocamere.it, non compaiono alcuni soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lett. b) e c) e di quelli previsti all’articolo 85 del DLgs 159/2011 (soci, membri del collegio sindacale, ecc.), mentre sono presenti nelle visure camerali ordinarie a pagamento. Si chiede, sulla base delle norme sopra citate il comportamento che deve assumere il responsabile del procedimento preposto

La presente per chiedere Vs. parere in merito all’applicazione del punto 2.2. 1. della determinazione dell'ANAC n.1/2015 e specificatamente: “la sottoscrizione dell’offerta economica non impatta sulla segretezza dell’offerta e la sua carenza si ritiene sanabile.” La predetta affermazione si ritiene praticabile solo per criteri di aggiudicazione al prezzo più basso ma non certamente in caso di esclusione automatica dell’offerta o nell’ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa ove il punteggio del prezzo sia dato dall’applicazione della formula: Di= Ri (ribasso offerto)/ Rmax (ribasso più alto tra le offerte ammesse). Ammettendo il soccorso istruttorio a offerte economiche aperte si lascerebbe alla ditta la facoltà di aderire o meno allo stesso (come specificato a pag. 10 della Determinazione in oggetto) e quindi di condizionare le operazioni di calcolo dell’offerta economica a favore o meno di altri partecipanti a seconda del gradimento della ditta. Restando in Vs. cortese attesa di riscontro scritto in merito si porgono cordiali saluti.

Con riferimento ad un appalto integrato(per progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione di lavori) il cui bando è stato pubblicato in data 4/5/2015 e l'aggiudicazione è avvenuta in data 23.12.2015, si chiede, essendo ormai prossimo l'inizio dell'esecuzione dei lavori, se in caso di subappalto, è corretto richiedere la presentazione per i subappaltatori della dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 del citato D.lgs n.163/2006 (in quanto l'appalto è stato pubblicato prima del 19.04.2016) o se diversamente tale dichiarazione debba essere rilasciata ai sensi dell'art. 80 D.lgs 50/2016.

Nell'ambito di una gara di lavori, in seguito all'aggiudicazione, la seconda impresa in graduatoria, nell'effettuare accesso agli atti, ha evidenziato a questa S.A. che la prima classificata nell'ambito delle dichiarazioni effettuate in fase di gara ha omesso la dichiarazione di alcune delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 oltre ad altre dichiarazioni richieste nella lettera di invito. Si evidenzia comunque che l'impresa aggiudicataria ha utilizzato i modelli forniti da questa S.A. nei quali in effetti non vi erano tutte le dichiarazioni previste dall'art. 80. In particolare le dichiarazioni non effettuate sono le seguenti: 1. art. 80, comma 5, lettera d): " la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;" 2. art. 80, comma 5, lettera e): "una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;" 3. art. 80, comma 5, lettera f-bis): "l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;" 4. art. 80, comma 5, lettera f-ter) "l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;" 5. punto 10.1.1.b) lett. invito: "di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01, sostituito dall’art.1 della legge n.266/2002, ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;" 6. punto 10.1.1.h) lett. invito: "di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e si impegna, inoltre, in caso di aggiudicazione in suo favore, a presentare entro gg. 30 e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza “operativo” ed, altresì, ad attenersi alle norme vigenti in corso di appalto;" 7. punto 10.1.1.j) lett. invito: "di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;" 8. punto 10.1.1.n) lett. invito: "che il D.T. in organico della ditta sottoscrivente cui sarà affidata, nel caso di aggiudicazione della gara, la conduzione del cantiere non ha partecipato alla progettazione dei lavori in appalto né ha rilevato incarichi collaborativi o attinenti alla stessa;" 9. punto 10.1.1.o) lett. invito: "di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e disposte le relative modalità operative a norma di legge;" 10. punto 10.1.1.p) lett. invito: "che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis della legge 248/2006;" 11. punto 10.1.1.s) lett. invito: "di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora concorra in associazione o consorzio;" 12. punto 10.1.1.v) lett. invito: "di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30/6/03 n. 196, al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto, nonché all’eventuale stipula del contratto ed esecuzione del lavoro;" Si chiede pertanto se tali omissioni sono causa di esclusione oppure sono sanabili con una integrazione documentale (con applicazione del soccorso istruttorio), anche alla luce che comunque sono state effettuate le ordinarie verifiche dei requisiti di carattere generale.

Ai fini della verifica delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 è possibile richiedere la presentazione dei documenti direttamente all'aggiudicatario (quali casellario giudiziale, carichi pendenti illeciti amministrativi, carichi pendenti agenzia entrate, ecc..)? Oppure la verifica va compiuta tramite richiesta della Stazione Appaltante ai vari enti certificatori? L'art. 86 recita: "Le stazioni appaltanti possono chiedere....omissis" non specificando "a chi?" possono chiedere? L'interpretazione di richiedere i detti certificati all'aggiudicatario può essere una strada percorribile?